Dalla circolare Inps n. 106 del 29 settembre 2022 arrivano nuove indicazioni in tema di flessibilità del congedo di maternità, con particolare riferimento alla relativa documentazione medica.
Vediamo quali sono le novità.
La facoltà di utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile, posticipando cioè un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo allo stesso, introdotta dall’art. 12 della L. n. 53/2000, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 4 della L. n. 1204/71, è stata successivamente recepita anche dal nuovo Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) per le lavoratrici subordinate e parasubordinate.
Con le circolari n. 43/2000 del Ministero del lavoro e n. 152/2000 dell’Inps, è stato poi chiarito che la lavoratrice che intende avvalersi di tale opzione deve presentare domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata di certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. e del competente medico dell’azienda, ove presente, acquisite nel settimo mese di gravidanza; tale ultimo requisito è necessario, pena l’inammissibilità della domanda, per il conseguente calcolo del periodo di maternità secondo le ordinarie modalità (messaggio Inps n. 13279/ 2007) e la mancata corresponsione dell’indennità per l’ottavo mese di gravidanza (Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10180/2013).
Se, peraltro, la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che ha continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruisce dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo la relativa indennità. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta quindi in tal caso che il lavoro nell’ottavo mese avviene in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
Ne deriva che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sugli aspetti indennitari ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
Acquisite le certificazioni, le lavoratrici devono presentarle al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza ma non all’Inps, essendo sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità.
Il requisito della presentazione all'Istituto erogatore dell'indennità non è stato infatti trasposto del nuovo Testo Unico.
Il certificato telematico di gravidanza deve invece essere trasmesso all’Inps da un medico del Servizio sanitario nazionale attraverso lo specifico canale telematico.
L’Istituto, in caso di flessibilità, verifica:
In alternativa alla modalità ordinaria di fruizione del congedo di maternità, l’articolo 16, comma 1.1, del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi, sempre a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino il mancato pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Anche in tal caso le attestazioni mediche non devono più essere prodotte all’Inps ma solamente al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, fermo restando l’obbligo di trasmissione all’Inps del certificato telematico di gravidanza da parte di un medico del Servizio sanitario nazionale.
In caso di intervenuta malattia prima del parto o di rinuncia alla facoltà in oggetto, l’inizio del congedo coincide con l’inizio della malattia e i giorni lavorati ante partum si aggiungono al congedo post partum.
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