Le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla Gestione Separata hanno diritto all’astensione anticipata c.d. per gravidanza a rischio ed a quella anticipata c.d. per lavoro a rischio che ricorre in caso di lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre qualora non sia possibile adibire la gestante ad altra attività esente da rischi.
Le stesse hanno, inoltre diritto alla proroga del congedo di maternità fino a 7 mesi dopo il parto, sempre per lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Le esercenti attività libero professionale hanno, invece, diritto all’interdizione anticipata solo in caso di gravi complicanze delle gestazione e preesistenti forme morbose che possano essere aggravate della gravidanza, di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del T.U. sulla maternità e paternità per cui non hanno diritto neanche alla proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio.
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