Con nota 6584 del 28 novembre, il ministero del Lavoro ammette che nell’ipotesi della interdizione anticipata dal lavoro per complicazioni della gravidanza, la data di inizio dell’astensione dal lavoro debba coincidere con il primo giorno di assenza registrato dal datore e giustificato dal certificato medico presentato dalla lavoratrice. Prima, il ministero subordinava, anche per tale tipologia interdittiva, l’assenza al rilascio dell’autorizzazione ad opera dell’ispettorato. Ora, il ministero ritiene che una diversa soluzione potrebbe determinare un periodo d’assenza ingiustificata tra il primo giorno risultante dal certificato medico e la data dell’autorizzazione. Resta immutata la decorrenza in caso di interdizione dal lavoro dovuta a mansioni o condizioni di lavoro a rischio. In tal caso, infatti, poiché l’autorizzazione della direzione provinciale deve seguire la verifica di una possibile diversa condizione di lavoro per la dipendente, l’anticipo dell’interdizione deve decorrere dal rilascio del provvedimento autorizzativo.
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