Massime Notai Campani

Pubblicato il 21 settembre 2016

Il Comitato notarile regionale della Campania ha emanato di recente una decina di massime su argomenti diversi.

Versamento capitale Srl

Nella massima n. 23 del 2016, i notai campani si pronunciano su una questione molto frequente nella prassi quotidiana, qual'è l'operazione di versamento del capitale in una Srl, assumendo, di fatto, una posizione di segno diametralmente opposto rispetto a quella cui sono giunti di recente i notai milanesi,.

Con la massima n. 148, i notai milanesi avevano sancito la liceità della liberazione dei conferimenti in denaro mediante assegni bancari. Infatti se da una parte l'assegno non garantisce la sussistenza dei fondi nel conto, dall'altra - secondo il collegio lombardo – l'assegno è un "mezzo di pagamento" idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un’azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

Per i notai campani, invece, in sede di costituzione di una Srl, non si può versare il capitale mediante un assegno bancario, dal momento “che la suddetta modalità di pagamento non sia sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex articolo 2464, comma 4, C.C e quindi per integrare il “versamento” previsto dalla norma”.

Tra le varie argomentazioni esposte a sostegno di questa tesi, i notai campani affermano che a differenza degli assegni circolari, che devono avere per legge un'idonea cauzione che garantisce l'esistenza della provvista, nell’assegno bancario, invece, mancando un’analoga garanzia, l’adempimento può considerarsi avvenuto solo all’incasso del titolo.

Bilancio straordinario solo per legge

Nella massima n. 25, il Comitato regionale notarile della Campania fa presente come nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale di una società, la redazione di una apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario.

In altri termini, non è necessario ogni qual volta si deliberi un aumento di capitale o si esegua un'operazione che influenzi il capitale stesso, che la società rediga anche un bilancio straordinario, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Invece che la redazione di una apposita situazione patrimoniale/bilancio straordinario, può risultare necessaria e sufficiente una semplice attestazione dell’organo amministrativo per dare atto dell’esistenza delle poste risultanti dall’ultimo bilancio approvato che si intendono utilizzare e della circostanza che non sono intervenute variazioni di rilievo.

Ovviamente esistono delle eccezioni, per le quali è necessaria la redazione di un bilancio infrannuale straordinario da parte degli amministratori, come nel caso delle società neocostituite che non hanno ancora approvato il loro primo bilancio, oppure nel caso di utilizzo di riserve sorte dopo la data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato.

Srl conferimenti in contante sotto i 10mila euro

Nella massima n. 21, i notai campani, sempre in contrapposizione all'interpretazione restrittiva sostenuta nella massima n. 130 dei notai di Milano, sostengono che nelle Srl a capitale ridotto e nelle Srls i conferimenti nel capitale sociale possono essere effettuati solamente in denaro fino a che il capitale sociale non abbia raggiunto il valore nominale di 10mila euro. Superata tale soglia è possibile effettuare anche conferimenti aventi ad oggetto beni diversi dal danaro.

Tuttavia, l'obbligo di conferimenti in denaro contante con capitale inferiore a 10mila euro permane non solo nella fase di costituzione della società, ma in tutta la sua esistenza e fin quando il suo capitale rimane al di sotto di tale soglia. Ne consegue che il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro permane anche in caso di ricapitalizzazione sia della Srl a capitale ridotto che della Srls.

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