Il procedimento penale e quello amministrativo previsti dalla disciplina nazionale in tema di abusi di mercato presentano quella connessione sostanziale e temporale che, secondo l'insegnamento della sentenza della Grande Camera della Corte EDU, A e B. c. Norvegia, esclude la violazione del principio del ne bis in idem.
Inoltre, qualora la sanzione disposta da Consob sia già divenuta irrevocabile, la verifica del giudice penale circa la legittimità, rispetto al principio del ne bis in idem, del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all’autore degli illeciti può comportare solo la rideterminazione delle sanzioni penali attraverso la disapplicazione in mitius della norma che commina dette sanzioni solo nel minimo edittale.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della corposa sentenza n. 49869 del 31 ottobre 2018, dopo aver ripercorso il quadro degli indirizzi della giurisprudenza delle Corti europee sul tema del divieto di bis in idem nel market abuse.
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