Per i giudici della Prima sezione civile di Cassazione - sentenza n. 23393 del 16 novembre 2015 - il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta sia il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, sia l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi.
Rispetto a quest’ultimo viene infatti evidenziato come verrebbe a mancare il carattere della novità, condizione per ottenere valida registrazione.
Nel caso esaminato dalla Suprema corte, è stata confermata la statuizione con cui i giudici di merito, dopo aver accertato il preuso a carattere nazionale di un marchio - in quanto adoperato in occasione di fiere, saloni e pubblicazioni internazionali e su siti internet sin dal 1997 - avevano rilevato la sussistenza del “secondary meaning”.
E’ stato ritenuto, ossia, che il marchio di specie, di per sé descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo nazionale ma anche internazionale, avesse acquisito per effetto della divulgazione medesima, un carattere distintivo particolarmente intenso tale da doversi considerare non solo un marchio forte ma addirittura un marchio notorio tale da ottenere una tutela “ultramerceologica”, sbarrando, ossia, la strada ai marchi simili o uguali anche in relazione a prodotti non affini.
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