Mantenimento “soft”

Pubblicato il 03 aprile 2008 L’Inps, con il messaggio n. 7458 del 2 aprile 2008, informa del cambiamento delle detrazioni di imposta da applicare alle quote dell’assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite. La Finanziaria 2008 incrementa le detrazioni previste dall’articolo 13 del Tuir nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici corrisposti dal coniuge per effetto della separazione o del divorzio. La norma decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed ha ripercussioni sia sul Cud 2008 che sul piano Irpef 2008. Pertanto, l’Istituto ha proceduto al ricalcolo Irpef ed ha effettuato in via automatica le rettifiche dei Cud 2008 relative al 2007. I conguagli saranno erogati in maniera diretta sulla quota di pensione dei beneficiari degli assegni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy