Mantenimento. L'obbligo dei nonni è solo sussidiario
Pubblicato il 01 ottobre 2010
La Cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, ha respinto le istanze avanzate da una madre per ottenere che l'ex suocero venisse condannato a corrispondere in favore del nipote l'assegno alimentare per il quale il marito si era reso inadempiente.
Secondo la Corte di legittimità, le pretese della donna andavano disattese: ai sensi dell'articolo 147 del Codice civile – spiega la Corte - l'obbligo di mantenere i propri figli grava sui genitori “in senso primario ed integrale”, tanto che “se uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali”; resta salva, in ogni caso, la possibilità di agire contro il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. L'obbligo degli ascendenti, quindi, si concretizzerebbe solo in via sussidiaria ed esclusivamente se il soggetto obbligato non abbia i mezzi per provvedere al pagamento, ma mai - conclude la Corte - in caso di semplice inadempimento.