Per dichiarare la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti occorre che venga effettuato un accertamento di fatto che abbia riguardo all’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa e alla complessiva condotta personale tenuta, a partire dal raggiungimento della maggiore età.
E’ quanto ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 19135 del 17 luglio 2019, con cui, respingendo il ricorso di un padre, ha confermato la statuizione di merito circa la conservazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, trentenne, che aveva completato il suo percorso formativo, iniziando anche a svolgere l’attività professionale di avvocato, senza però ottenere degli introiti tali da renderla economicamente autosufficiente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".