Manovra correttiva, tempi ridotti per la riscossione delle somme dovute all’Inps

Pubblicato il 08 giugno 2010

La Manovra correttiva varata dal Governo (Decreto Legge n. 78/2010) prevede uno snellimento, oltre che per il recupero delle somme non dichiarate al Fisco, anche per ciò che concerne i ricorsi contro gli accertamenti dell’Inps, riducendo i termini per la riscossione delle somme.

All’articolo 30 della Manovra estiva – titolato “Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS” – si sancisce che a partire dal prossimo 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito, completo di tutte le informazioni previste dal comma 2 del citato articolo, sostituirà la cartella esattoriale di pagamento e imporrà al contribuente-datore di lavoro di adempiere all’obbligo di pagamento degli importi entro il termine di 90 giorni dalla notifica.

L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, oppure previa eventuale convenzione tra Comune e Inps, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre che al contribuente l’avviso di addebito verrà consegnato anche all’agente della riscossione, che provvederà al recupero dei contributi mediante espropriazione forzata, se trascorrono più di 30 giorni dalla data di consegna del titolo esecutivo.

Per i crediti accertati dagli uffici dell’Inps, il debitore può proporre ricorso amministrativo contro l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie (Dpl), dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche allo stesso Istituto previdenziale, che provvederà a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, se entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.

Decorso il termine di 90 giorni, se non viene proposto ricorso, in assenza di pagamento l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo consegnato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

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