L’aiuto e la guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, costituisce intervento di terzo che, di per sè, esclude il requisito dell'autografia del testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo.
In tale contesto, a nulla rileva l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
E’ quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nonché recentemente ricordato dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 5505 del 6 marzo 2017.
Per la Corte, si ha nullità del testamento per difetto di olografia in ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore in quanto si tratta di una condotta che appare idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia.
Nel caso specificamente esaminato, è stata confermata la nullità del testamento in quanto l’intervento della mano del terzo aveva interessato l’intero testo della scheda testamentaria.
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