Mandati difensivi da p.a. Amministrativisti precisano

Pubblicato il 08 febbraio 2017

L'Unione nazionale avvocati amministrativisti (UNAA) ha approvato una circolare in tema di mandati difensivi delle pubbliche amministrazioni.

Nel testo della medesima, n. 1 del 19 gennaio 2017, è stato dato riscontro alla “convinzione” diffusasi in proposito secondo cui le amministrazioni pubbliche che intendano conferire un incarico di difesa in giudizio o di consulenza/assistenza specialistica, a differenza di ogni altro ente soggetto, “debbano procedere alla scelta dell’avvocato mediante previo espletamento di una procedura selettiva di pubblica evidenza e non possano procedere ad affidare l’incarico professionale sulla base di autonome, legittime e congrue motivazioni”.

Detta convinzione sarebbe “stimolata”, secondo gli amministrativisti, da erronee interpretazioni ed improprie sollecitazioni, e prenderebbe corpo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

Nessun obbligo di gara

La medesima, tuttavia, sarebbe giuridicamente infondata e addirittura risulterebbe contrastare con la direttiva europea n. 24/2014, di cui la riforma del codice citato dovrebbe costituire attuazione.

Difatti – viene evidenziato - l'ordinamento non impone alcun obbligo di previa gara per l'attribuzione dell'incarico di difesa giudiziaria o per l'attribuzione dell'incarico di consulenza o di assistenza specialistica sul singolo affare.

Così, la prestazione dell'avvocato “potrà, invece, essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni, al pari di ogni altro soggetto, in ragione dell'imprescindibile natura fiduciaria che caratterizza il rapporto tra l'avvocato ed il cliente rappresentato e difeso”.

Solo facoltà per p.a.

E’ vero sì che la pubblica amministrazione può, quando lo ritenga opportuno, anche decidere di scegliere i legali previo espletamento di procedura di pubblica evidenza.

Rimane – conclude la circolare n. 1/2017 - “in ogni caso doveroso e determinante riconoscere che le pubbliche amministrazioni ben possono procedere al conferimento dell’incarico nel modo ritenuto più confacente al perseguimento del concreto interesse dell’ente, assolvendo il solo onere (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990) di esplicitare le ragioni che motivano la scelta del professionista incaricato”.

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