Mancato versamento ritenute: la sanzione penale scatta solo dal 2005
Pubblicato il 09 maggio 2011
La Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) ha previsto l’entrata in vigore del reato di mancato versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti (Dlgs n. 74/2000, art. 10-bis), senza specificare se l’applicazione della norma potesse essere estesa retroattivamente al periodo d’imposta 2004.
La precisazione è avvenuta ad opera del Tribunale di Milano, Sezione III penale, con la sentenza n.
3405/2011.
La fattispecie in questione riguarda l’applicazione di una sanzione penale per chiunque ometta di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori dipendenti, per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, cioè entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo d’imposta.
Il Tribunale milanese ha sancito che l’ipotesi di reato non riguarda il mancato versamento delle ritenute da versare sul debito d’imposta maturato nell’anno 2004, essendo tali ritenute connesse ad una serie di omessi versamenti mensili che avrebbero dovuto essere effettuati prima dell’entrata in vigore della Finanziaria 2005, che ha introdotto la fattispecie delittuosa.
Solo le ritenute del mese di dicembre 2004, che dovevano essere versate entro il 16 gennaio (giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute), si potrebbero far rientrare nell’ipotesi incriminatrice, a patto che superino la soglia penalmente prevista dei 50mila euro. In questa circostanza scatterebbe la sanzione penale; invece, di fronte al mancato versamento delle ritenute fiscali per l’anno 2004, si configurerebbe solo l’illecito amministrativo.