Mancato versamento del mantenimento: è scusato solo l'indigente

Pubblicato il 11 dicembre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47018 del 10 dicembre 2009, ha confermato la condanna impartita dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'appello, poi, nei confronti di un artigiano che non aveva versato l'assegno di mantenimento alla moglie in base a quanto stabilito a suo carico in sede di separazione. L'uomo aveva spiegato che non era riuscito a versare il mantenimento a causa del momento di dissesto economico in cui versava la sua attività di falegname. Proprio in considerazione della sua precarietà economica, l'artigiano era stato ammesso, per il giudizio di specie, al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

I giudici di Cassazione non hanno ritenuto questa situazione sufficiente per fondare la scriminante del dissesto economico che si avrebbe – sottolinea la Corte - solo nel caso in cui “le difficoltà si traducano in uno stato di vera e propria indigenza”. Indigenza che non era stata provata nel caso di specie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy