Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 129 del 25 ottobre 2018, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla delibera che sospende, a tempo indeterminato, l’avvocato, in caso di mancato versamento dei contributi di iscrizione all’Albo.
Nella decisione, il CNF ha evidenziato come detta delibera è immediatamente esecutiva, non avendo natura disciplinare ma essendo volta a garantire l’esecuzione dell’obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti.
Conseguentemente, è da ritenere diversa la posizione dell’avvocato sospeso perché inadempiente nel pagamento dei contributi rispetto a quello cui sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione.
Quest’ultima, finalizzata a sanzionare un illecito, è attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell’ambito di applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal Consiglio di disciplina.
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