Non ha diritto alle agevolazioni prima casa il contribuente che entro 18 mesi non trasferisce la residenza nel comune ove ha acquistato l'immobile, in quanto edificio inagibile, poichè non sono state eseguite le necessarie ristrutturazioni.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 864 depositata il 19 gennaio 2016, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e respingendo la posizione del contribuente che, vedendosi revocare la predetta agevolazione"prima casa", aveva invocato la "causa di forza maggiore" quale fatto impeditivo del trasferimento.
Sul punto, la Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che nella valutazione dell'adempimento, da parte del contribuente, dell'obbligo di traferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, non può effettivamente non tenersi conto di un sopravvenuto caso di forza maggiore; ossia di un evento (caratterizzato dalla non prevedibilità, non imputabilità, non evitabilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale l'acquisto dell'immobile è funzionale.
Tanto premesso tuttavia – prosegue la Corte in accordo con l'Erario – l'inottemperanza all'onere di trasferire la residenza entro i 18 mesi, non può giustificarsi, come nel caso de quo, con generici "motivi ostativi al trasferimento", bensì soltanto, per l'appunto, con eventi non prevedibili che sopraggiungano inaspettati e che sovrastino la volontà del contribuente di abitare entro il termine suddetto nell'immobile acquistato con l'agevolazione.
Nel caso di specie, dunque – conclude la Corte - non risulta sufficiente la mera allegata circostanza del mancato compimento dei lavori, sia per ragioni tecniche che per ragioni legate alla lunghezza dei tempi per il rilascio di autorizzazioni amministrative.
Altro discorso sarebbe stato, se il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi fosse dipeso da cause specifiche non prevedibili e non imputabili al contribuente.
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