Può accadere che al termine del periodo feriale concesso dal datore di lavoro il dipendente non si presenti sul posto di lavoro senza che sia stato autorizzato un prolungamento delle ferie ovvero che vi sia un ulteriore causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Sebbene il diritto alle ferie sia di rango costituzionale e costituisca un necessario periodo di riposo utile al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, il mancato rientro sul posto di lavoro rispetto a quanto autorizzato dall’azienda può rilevare ai fini disciplinari.
Come noto, il diritto alle ferie è irrinunciabile e consente al lavoratore di recuperare le energie psico fisiche per poi riprendere la regolare attività lavorativa affidata.
La disciplina delle ferie, oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile al rapporto di lavoro, è contenuta:
In buona sostanza, dunque, il periodo feriale, generalmente maggiormente argomentato dalla contrattazione collettiva di riferimento, non può essere inferiore a quattro settimane, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le rimanenti due settimane nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Il periodo feriale, a mente dell’art. 2109, va però concordato con il datore di lavoro che ne deve autorizzare la fruizione bilanciando le effettive esigenze aziendali con i desideri espressi dal lavoratore.
Se il lavoratore non rientra dal periodo feriale autorizzato/concesso dal datore di lavoro, e sempreché non vi siano ulteriori condizioni sospensive del rapporto di lavoro (es. malattie o congedi), si realizza un inadempimento contrattuale con conseguente possibilità, per il datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare.
Pertanto, conformemente alle disposizioni del regolamento aziendale in uso, il datore di lavoro potrà contestare il comportamento del lavoratore rilevando una violazione degli obblighi di diligenza e buona fede che, normalmente, incombono sul prestatore di lavoro subordinato, secondo i principi di tempestività e specificità tipici della contestazione di addebito.
Decorso il periodo utile alla presentazione delle giustificazioni, così come prescritto dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro, valutato quanto eventualmente asserito dal prestatore di lavoro, potrà procedere ad irrogare una sanzione disciplinare tra quelle prescritte dal medesimo art. 7, e nel rispetto delle prescrizioni del CCNL o del regolamento in uso.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".