La Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un padre contro la condanna a lui impartita per omesso versamento del mantenimento in favore della figlia.
L’uomo aveva lamentato, tra gli altri motivi, un’errata applicazione del disposto dell’articolo 570 Codice penale, sul presupposto che la figlia beneficiaria dell’assegno era ormai maggiorenne all’epoca dei fatti.
Ricorso ritenuto fondato dalla Sesta sezione penale con sentenza n. 1342 dell’11 gennaio 2019, nella quale è stato ricordato il chiaro enunciato normativo dell’articolo 570 citato, che punisce chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro…”.
Per la Suprema corte, ossia, non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non abili a lavoro, anche se studenti.
L’onere, penalmente sanzionato, di prestare i mezzi di sussistenza – si legge nel testo della decisione – ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni civili, potendo sussistere la fattispecie delittuosa ex articolo 388 C.p. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma.
Senza contare che l’inabilità al lavoro rilevante per imporre l’obbligo penale al genitore va intesa come “totale e permanente inabilità lavorativa”.
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