L’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Qualora, entro il termine indicato, manchi la tempestiva eccezione del convenuto e il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 32797 depositata il 13 dicembre 2019, pronunciata in rifermento ad una causa civile che aveva ad oggetto una materia per la quale l’esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso in esame, in particolare, erano mancati, alla prima udienza del giudizio di primo grado, sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.
In sede di appello - ha quindi riconosciuto la Corte - l’organo giudicante non poteva rilevare l’improcedibilità della domanda d'appello, potendo, eventualmente, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 28/2010, creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.
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