Mancata esibizione documenti: reato anche per i clandestini

Pubblicato il 08 settembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 34068 del 4 settembre 2009, ha annullato, senza rinvio, la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Venezia nei confronti di un cittadino sudanese che, ad un posto di blocco, non aveva esibito i documenti di identificazione personale. I giudici veneziani avevano ritenuto che non fosse applicabile, nei confronti dell'imputato, immigrato clandestino, la norma di cui all'art. 6, comma 3 del D. lgs n. 286/1998 (cosiddetta Bossi -Fini) in quanto riferita solo agli immigrati regolari. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui “il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell'interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere che destinatario della norma, e quindi soggetto attivo del reato, è lo straniero in genere, quindi anche quello che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato...”.


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