Mancata concessione del rinvio, delibera assembleare invalida

Pubblicato il 13 dicembre 2017

I giudici di Cassazione hanno confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva accolto le ragioni di alcuni soci di una Spa volte ad annullare una delibera assembleare, ritenuta viziata in considerazione, tra gli altri motivi, della mancata concessione di un rinvio, richiesto dai soci di minoranza ai sensi dell’articolo 2374 c.c.

Nella decisione di secondo grado, l’intera delibera assembleare era stata considerata illegittima in quanto – era stato osservato- la minoranza qualificata aveva esercitato uno specifico diritto potestativo al quale corrispondeva un preciso dovere di disporre il rinvio.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29792 del 12 dicembre 2017, ha respinto l’impugnazione avanzata dalla medesima società e precisato la portata della norma specificamente richiamata.

Diritto di ottenere il rinvio

Gli Ermellini hanno ricordato, in proposito, che la previsione secondo cui i soci intervenuti che riuniscano un terzo del capitale possono “chiedere che l’assemblea sia rinviata” è quasi unanimamente interpretata nel senso che il diritto potestativo da essi esercitato non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l’ampia discrezionalità dell’assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di ottenere il differimento dei lavori assembleari.

Una diversa lettura – continua la Corte – finirebbe per vanificare l’intera portata della norma.

Non si può infatti sindacare la dichiarazione posta alla base della richiesta di rinvio, posto che le ristrette modalità di utilizzo di questo potere costituiscono una sorta di disciplina preventiva dell’abuso di potere.

I soci di minoranza, in definitiva, con la specifica istanza volta al differimento dell'assemblea a non oltre cinque giorni, esercitano un legittimo diritto potestativo diretto a una migliore informazione sui provvedimenti da deliberare. In questo contesto, lo stretto termine di cinque giorni è di per sé idoneo a scongiurare eventuali condotte dilatorie dei medesimi.

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