Quali sono le conseguenze della mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore?
La Corte di cassazione ha risposto a questa domanda, formulando un apposito principio di diritto, nel testo della sentenza n. 3967 del 12 febbraio 2019.
La Suprema corte, in particolare, ha precisato che l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, del Codice di procedura civile.
La proposizione dell'opposizione, in detto contesto, non determina l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ.
Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, ma deve indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
Nella decisione, i giudici della Terza sezione civile hanno sottolineato come debba escludersi, in primo luogo, che la funzione della spedizione del titolo in forma esecutiva serva semplicemente a consentire all'intimato di avere piena cognizione della pretesa fatta valere nei suoi confronti.
Tale funzione – hanno precisato - “sembra del tutto estranea alla spedizione in forma esecutiva, spettando semmai all'atto di precetto assolvere a tale scopo”.
Conseguentemente, la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non basta, di per sé, a sanare il vizio dell'omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata, posto che, come detto, non è questa la finalità dell'adempimento imposto dall'articolo 475 cod. proc. civ.
Parimenti, non produce alcun effetto sanante la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi volta a far valere il predetto vizio formale.
Occorre allora esaminare la questione sotto un diverso profilo: la sanatoria dell'atto nullo che abbia comunque raggiunto il suo scopo si determina tutte le volte in cui non risulta concretamente leso lo specifico interesse tutelato dalla norma processuale che regola la fattispecie.
Così, qualsiasi denuncia di un “error in procedendo” deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, dato che non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.
La parte che intenda far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità: si tratta di un principio che resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione.
In conclusione, il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 del Codice di procedura civile, la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 del medesimo Codice, deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".