Ieri, la Quinta sezione penale della Cassazione ha depositato la sentenza 45513 del 2008 con la quale viene stabilito che all’amministratore di una società di capitali il Codice civile “accolla” responsabilità che gli attribuiscono una posizione di garanzia sul patrimonio sociale. L’amministratore è obbligato ad un comportamento che tuteli gli interessi indicati dal Codice civile. Pertanto, è sanzionabile l’amministratore che non abbia, ad esempio, impedito il falso in bilancio commesso da un altro manager esecutivo o da un altro esponente societario. In merito alla prova del dolo viene precisato che solo se si dà prova della consapevolezza da parte dell’imputato degli “indici di allarme” che segnalano l’illecito all’amministratore nel corso della condotta delittuosa si configura la responsabilità penale.
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