Malattia Simulazione fraudolenta

Pubblicato il 17 agosto 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, si è occupata di un licenziamento intimato per giusta causa per simulazione fraudolenta dello stato di malattia in cui la ricerca degli elementi utili a verificare l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un'agenzia investigativa incaricata di datore di lavoro.

A tal proposito, ricorda la Corte, l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori non preclude che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza.

D’altra parte, per giurisprudenza consolidata è riconosciuta la facoltà datoriale di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, anche utilizzando un'agenzia investigativa, purché la vigilanza si limiti agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera.

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