Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il decreto, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, introduce importanti novità in materia di lavoro, tra cui:
Innanzitutto, il decreto legge in commento all’art. 8 trova le risorse finanziarie per indennizzare le assenze dovute alla quarantena per Covid-19, riscrivendo parte dell'art. 26, co. 5, del D.L. n. 18/2021. Le risorse stanziate garantiscono questa prestazione fino al 31 dicembre 2021.
Le risorse sono individuate dal riscritto co. 5, che estende la copertura in favore:
Sul tema il decreto introduce prevede che:
Il D.L. n. 146/2021, inoltre, estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori:
Per i primi, l’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Questi ultimi, potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, co- 3, della L. n. 104/1992, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
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