In caso di malattia conclamata da COVID-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornendo le indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.
La menzionata norma dispone, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, l’equiparazione della quarantena alla malattia. In primo luogo, si evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della:
Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
Nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore. A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).
Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’INPS nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Il lavoratore, in tal modo, comunicherà:
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), la norma stabilisce che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
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