Con il messaggio del 29 maggio 2024, n. 2022, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), della voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” ai fini del calcolo dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi.
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha aggiornato le norme relative all'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e complementare dei lavoratori marittimi.
A partire dal 1° gennaio 2024, le predette indennità sono riconosciute nella misura pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui è insorto l'evento morboso.
L’Istituto Previdenziale, con la circolare del 4 aprile 2024, n. 55, ha stabilito che la determinazione della RMGG, come già previsto per tutti i lavoratori dipendenti, si basa sulla retribuzione imponibile onnicomprensiva di tutti i compensi ricevuti dal lavoratore, sia in denaro che in natura, al lordo delle ritenute, inclusi emolumenti ricorrenti non frazionati e non corrisposti nel normale periodo di paga (circolare del 28 gennaio 1981, n. 134368).
Nel computo della retribuzione media globale giornaliera è inclusa la voce retributiva c.d. bonus adjustment- gross up – ovverosia una componente ricorrente, corrisposta su base mensile e di importo variabile in considerazione della funzione e del meccanismo di calcolo.
ATTENZIONE: Nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva debba essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la medesima deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia.
Il datore di lavoro deve disporre nei flussi Uniemens il dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza al fine di consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG.
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