L'INPS sta emettendo note di rettifica per i lavoratori dello spettacolo con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 34,28% anziché del 33% e la quota aggiuntiva richiesta è pari all’ 1,28% a titolo di indennità economica di malattia ma, in realtà, l'obbligo del versamento del contributo malattia per le aziende dello spettacolo non è mai stato confermato ufficialmente.
Pertanto, le aziende ed i Consulenti del Lavoro hanno omesso il versamento del contributo di malattia per i lavoratori dello spettacolo, la cui contrattazione prevedeva il pagamento della retribuzione a carico del datore di lavoro e l'Istituto ha persino inserito un apposito codice di autorizzazione (8G) per identificare l'azienda non tenuta al versamento della contribuzione per l'indennità di malattia.
Stante quanto sopra la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 17 gennaio 2017, ha analizzato la questione soffermandosi su:
Criticità;
Rimedi per il datore di lavoro;
Rimedi avverso le pretese indebite dell’INPS.
Poiché per gli effetti delle note di rettifica il DURC risulterà negativo, l’approfondimento della Fondazione consiglia di approntare il ricorso amministrativo così da instaurare il contenzioso che, in pendenza, permette il rilascio del DURC positivo.
In caso di avvisi di addebito bisognerà opporsi giudizialmente e, per avere il DURC positivo, ottenere la sospensiva, da parte del Giudice, dell'esecutorietà dell'avviso stesso.
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