Malattia. Esenzioni dall’obbligo di reperibilità anche per i privati

Pubblicato il 09 settembre 2015

In un’ottica di progressiva parificazione delle discipline che regolano il lavoro privato e quello pubblico, il decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” - approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2015 ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - prevede esenzioni dalla reperibilità in caso di malattia, anche per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Spetterà ad un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro della Salute, stabilire i casi in cui i lavoratori in malattia siano esenti dalla reperibilità.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che per il lavoro pubblico, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206 del 18 dicembre 2009, esclude dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali sia stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

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