Malattia dei lavoratori sportivi: a chi spetta e con quali obblighi

Pubblicato il 27 novembre 2023

Anche i lavoratori sportivi assenti per malattia sono tenuti a rispettare le fasce orarie di reperibilità previste per la generalità dei lavoratori privati.

È una delle indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023, che integrano le istruzioni fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 soffermandosi sulla tutela della malattia nel mondo dello sport a seguito della riforma in vigore dal 1° luglio 2023.

A quali lavoratori sportivi si applica la tutela della malattia? Quali obblighi scattano per gli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 in capo al lavoratore e al datore di lavoro?

Lavoratori sportivi tutelati in caso di malattia

Non tutti i lavoratori sportivi sono beneficiari della tutela della malattia.

A conferma di quanto già chiarito con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’INPS ha escluso dal novero dei lavoratori per i quali scatta un obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia (e, in generale, delle cd. assicurazioni minori) i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico (articolo 33, comma 2, D.lgs n. 36/2021).

A questi lavoratori sportivi continua ad applicarsi la previgente disciplina in base alla quale, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) non è previsto alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e la relativa tutela previdenziale.

Tutela che si applica invece ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività e con un obbligo contributivo per il finanziamento dell’indennità economica nella misura del 2,22%, pari a quella fissata per il settore dello spettacolo.

NOTA BENE: Il contributo a finanziamento della malattia è dovuto anche nel caso in cui è previsto, per disposizione contrattuale, che sia il datore di lavoro a corrispondere il trattamento economico ai lavoratori, pari alla normale retribuzione, ai propri dipendenti.

La tutela assicurativa per la malattia è estesa anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato e ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata.

In sintesi

Beneficiari

Malattia

Lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

SI

Lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico (*)

SI

Lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico

NO

(*) ATTENZIONE: Per questi ultimi è importante sottolineare l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui (somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti) e che escluderebbe, di fatto, dalla tutela della malattia, i lavoratori con compensi inferiori.

Certificato medico

Per gli eventi di malattia a decorrere dal 1° luglio 2023 il lavoratore sportivo che ha diritto alla tutela previdenziale della malattia, per ottenere l’indennità economica, è tenuto a tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

L’INPS, una volta ricevuto il certificato, lo rende disponibile al lavoratore con il servizio “Consultazione dei certificati di malattia telematici”, presente sul sito istituzionale.

Al lavoratore spetta verificare la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità riportati nel certificato.

L’attestato di malattia, privo dei dati di diagnosi, è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

NOTA BENE: In casi “del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica”, è ammesso che il certificato venga rilasciato in modalità cartacea. Il lavoratore deve inviarlo all’INPS entro 2 giorni dalla data del rilascio e, contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al datore di lavoro.

Reperibilità e fasce orarie

Il lavoratore deve dare comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

Inoltre, lo stesso deve rendersi reperibile durante le fasce orarie previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

La visita di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro o d’ufficio dall’INPS.

Gestione in Uniemens

Come avviene per la generalità dei lavoratori, anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro devono valorizzare nel flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>.

Questo elemento consente di distinguere il tipo di trattamento retributivo garantito dal datore di lavoro sulla base dello specifico contratto di riferimento.

L’INPS, con il messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023, sottolinea l’importanza che lo stesso sia valorizzato, sistematicamente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia.

In sua mancanza, nei casi di pagamento diretto della prestazione, l’INPS chiederà al lavoratore di integrare la documentazione con il contratto di riferimento e le buste paga.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy