Mala gestio e mora debendi dell’assicuratore: le ultime di Cassazione

Pubblicato il 11 novembre 2019

In quali casi è consentita la condanna dell’assicuratore in misura eccedente il massimale? Quand’è che l’assicuratore della responsabilità civile deve ritenersi in mora? Quali sono gli effetti della mora?

Sono questi gli interrogativi a cui ha dato risposta la Corte di cassazione, nel testo della corposa sentenza n. 28811 dell’8 novembre 2019.

Assicuratore condannato per somme sopra il massimale

La Terza sezione civile, in primo luogo, ha precisato quando ed a quali condizioni l’assicuratore possa essere condannato al pagamento di somme eccedenti il massimale.

Ha così spiegato che, nell'assicurazione della responsabilità civile, il limite dell'obbligo indennitario dell'assicuratore non è il valore della cosa assicurata, ma è un tetto convenzionalmente fissato, detto massimale. 

Tale massimale, frutto di convenzione, non è necessario né invalicabile: esso, da un lato, potrebbe anche mancare senza che ciò comporti nullità del contratto (c.d. assicurazione con massimale illimitato), dall'altro, a determinate condizioni, potrebbe essere superato per effetto di determinate condotte dell'assicuratore. 

E nel dettaglio – ha precisato la Corte - le ipotesi in cui l'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di indennizzi eccedenti il massimale sono, in alcuni casi, espressamente previste dalla legge, in altri, sono state ricavate in via di interpretazione dalla giurisprudenza, come nelle ipotesi della mora e della mala gestio.

Mora debendi e mala gestio

Infatti, non solo l'assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora, e ciò anche al di sopra del limite fissato dal massimale.

L'assicuratore della responsabilità civile può anche essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale quando, trascurando di attivarsi con la diligenza da lui esigibile, pregiudichi la copertura di cui l'assicurato avrebbe beneficiato, in caso di esatto adempimento da parte dell'assicuratore (c.d. mala gestio propria o "in senso proprio").

Domande espressamente formulate

Orbene, rispetto a queste ipotesi, gli Ermellini hanno sancito che la domanda di risarcimento del danno da mala gestio e le domande di pagamento degli interessi di mora e di pagamento del “maggior danno ex articolo 1224, 2° comma, c.c. non sono ricomprese l’una nell’altra ma devono, ognuna delle tre, essere espressamente formulate dall’interessato (le ultime due in modo alternativo tra loro).

Chi, quindi, abbia chiesto solo la condanna al pagamento degli interessi di mora, non può pretendere il risarcimento del danno da mala gestio se la relativa domanda non sia stata formulata, né siano stati dedotti i fatti costitutivi del relativo diritto.

Parimenti, il giudice non può accordare il risarcimento del danno da mala gestio qualora sia stato solo domandato il pagamento degli interessi.

Mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile

A seguire, la Suprema corte è intervenuta a precisare in quale momento deve ritenersi che insorga la mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile, nei confronti del proprio assicurato.

Secondo la Corte, in particolare, l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge al momento stesso in cui quest’ultimo causi un danno a terzi.

L’assicuratore, in detto contesto, può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo:

Nell’ipotesi, poi, in cui dovesse sorgere contrasto tra assicurato ed assicuratore in ordine all’individuazione di tale ragionevole termine, l’assicurato potrà comunque avvalersi degli strumenti sollicitatori previsti dall’ordinamento, ossia della diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. e l’actio interrogatoria.

Assicuratore in mora, effetti e natura dell’obbligazione

Per finire, i giudici di Piazza Cavour si sono soffermati ad illustrare gli effetti della mora debendi dell’assicuratore, ribadendo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore della responsabilità civile è un’obbligazione:

In quest’ultimo caso, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di tutti i danni causati al terzo: non solo, quindi, del risarcimento dovuto in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto.

Da questi principi discendono alcuni corollari:

 

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