Maggiori obblighi di informazioni nelle e-mail inviate dalle società

Pubblicato il 30 gennaio 2010

Con la circolare n. 2, del 29 gennaio 2009, Assonime illustra le novità per le società in tema di obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web, introdotte con la legge comunitaria del 2008, in attuazione dei principi della direttiva 2003/58/CE. Le nuove disposizioni modificano le norme del codice civile per estendere gli obblighi informativi alle comunicazioni in via telematica e ai siti web delle società. Infatti, l’articolo 42 della legge ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del Codice civile, che nella previgente impostazione prevedevano che le società tenute a iscriversi al registro delle imprese dovessero comunicare, negli atti e nella corrispondenza, la sede, l’ufficio del registro imprese presso cui erano iscritti e ed eventualmente anche lo stato di liquidazione. Nel caso delle Spa era previsto anche l’obbligo di indicare il capitale sociale.

Con la Comunitaria 2008, questi obblighi sono stati estesi anche allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico”: cioè allo spazio web.

La vera novità sottolineata da Assonime è che chi non rispetta tali adempimenti comunitari incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, per mancato rispetto degli obblighi informativi su atti, corrispondenza e siti web. Tale sanzione può variare da 206 a 2.065 euro. Per l’Associazione, inoltre, rientrano nella formulazione della legge tutti gli atti di comunicazione e la corrispondenza che viene recapitata ad un destinatario determinato, che sia terzo rispetto alla società.

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