Maggiori garanzie per le notifiche a chi abbia eletto domicilio in un comune diverso
Pubblicato il 23 dicembre 2010
La Corte costituzionale, con sentenza n.
365 del 22 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
Per la Consulta, infatti, in considerazione sia dello sviluppo tecnologico e della crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia dell’evoluzione del quadro legislativo, occorre ritenere “
irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore”.