Maggiori adempimenti per i professionisti che si preparano al rilascio del “visto di conformità”

Pubblicato il 26 novembre 2009

Il Dl 78/2009, a partire da gennaio 2010, se da una parte impone l’obbligo del “visto” del professionista abilitato sulle compensazioni Iva orizzontali per importi superiori a 15mila euro, dall’altra prevede che lo stesso professionista “garantisca” il contribuente e, indirettamente, l’Erario per i danni che dovessero emergere dall’utilizzo di crediti errati e falsi, attraverso una polizza assicurativa ad hoc con massimale adeguato e senza franchigie. Ma proprio riguardo a tale polizza assicurativa sorgono i maggiori dubbi.

Come si fa a garantire un credito che neanche un controllo lungo mesi potrebbe riuscire a fare? Al di là dei “danni” che la polizza vorrebbe tutelare, l’introduzione del visto e il conseguente obbligo assicurativo è mai compatibile con l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva?

Questi sono solo alcuni dei quesiti che i professionisti (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e gli iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti tenuti dalle camere di commercio) si pongono e che richiederebbero ulteriori approfondimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.

Si deve considerare il fatto che con il metodo della compensazione orizzontale altro non si vuole fare che esercitare il diritto alla detrazione, quando nella sfera di un contribuente si manifesta un’eccedenza a credito dell’Iva, da riportare a nuovo oppure da chiedere a rimborso. Ma a questo punto sorge spontanea la domanda se i nuovi obblighi siano in linea con i principi comunitari che garantiscono l’effettività del diritto alla detrazione. Per rispondere viene immediato ricorrere alla pronuncia della Corte di giustizia Ue (causa C-25/07), secondo cui le disposizioni comunitarie non prevedono l’introduzione da parte degli Stati membri di regole che incidano sul diritto di detrazione dell’Iva, che può essere esercitato anche attraverso il riporto nell’esercizio successivo, con un crescendo di difficoltà. Ecco perché l’introduzione del visto e dell’obbligo assicurativo da parte del professionista dovrebbero essere valutati non solo in ragione dell’opportunità, ma ancor prima in relazione alla loro compatibilità con le norme comunitarie.

Dal 1° gennaio 2010, inoltre, cambia anche il concetto di “territorialità” dell’Iva con riferimento alle prestazioni di servizi, ai sensi delle novità introdotte con il recepimento della direttiva 2008/08. Le nuove regole sanciscono che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, e quindi l’Iva è esigibile, quando viene emessa la fattura o si effettua il pagamento. È irrilevante che la prestazione sia già stata realizzata o che sia da realizzare.

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