Maggiore appeal alla conciliazione monocratica con la circolare n. 36 del minlavoro

Pubblicato il 01 dicembre 2009

Stante la necessità di incoraggiare l’utilizzo dell’istituto della conciliazione monocratica introdotta dal decreto legislativo n. 124 del 2004, art. 11, il ministero del lavoro ha emanato la circolare n. 36 del 26 novembre 2009 con la quale fornisce chiarimenti circa l’ambito di applicazione del detto istituto, rammentando che attraverso il ricorso alla conciliazione viene assicurata una tutela effettiva del lavoratore.

In primo luogo si afferma che la richiesta di intervento presentata al ministero non dà luogo necessariamente all’avvio di una verifica ispettiva; in ogni caso non saranno considerate le richieste di intervento che siano pretestuose, inattendibili e prive di fondamento. Generalmente di fronte alle domande di intervento è d'uopo passare per la strada della conciliazione monocratica al fine di giungere alla chiusura della questione controversa. Naturalmentente è ovvio che si darà luogo alla visita dell’ispettore qualora le richieste contengano la denuncia di gravi irregolarità, anche di carattere penale, che riguardino più lavoratori, che siano attinenti a fenomeni elusivi diffusi e che siano connotate da profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Relativamente al momento della conciliazione, il ministero precisa che in sede di accordo occorre riconoscere un periodo di lavoro utilmente avvenuto tra le parti, che quindi include l'avvenuto versamento di contributi, essendo comunque vietato utilizzare la conciliazione monocratica novativa ossia caratterizzata dal fatto che per la prima volta tra le parti viene riconosciuta una somma di danaro a titolo di transazione. Ad accordo concluso si verifica l’estinzione dell’accertamento ispettivo ma qualora si ravvisi il mancato pagamento dei contributi si riattiva immediatamente la procedura ispettiva.

Se per effetto della conciliazione è stata accordata la dazione di una somma a favore del lavoratore, il mancato pagamento di questa costituisce titolo per il lavoratore per accedere alla procedura di esecuzione nei confronti del datore di lavoro. La circolare precisa che il riconoscimento, nell’ambito della conciliazione, di un debito patrimoniale e contributivo non comporta l’avvio di un accertamento.

Infine si chiarisce che, essendo in corso un accertamento ispettivo, in qualsiasi momento è possibile, in presenza dei requisiti, accedere al tentativo di conciliazione monocratica contestuale, attraverso l’acquisizione degli ispettori del consenso espresso per iscritto delle parti interessate e dandone immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro.

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