Maggiorazione Irap e Irpef in Calabria e in Molise

Pubblicato il 03 luglio 2020

Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato che nell’esercizio 2019 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani di rientro dai deficit sanitari.

Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze, che con news del 1° luglio 2020 ricorda come, per l’anno d’imposta 2020, nelle suddette Regioni si sono realizzate le condizioni per l’applicazione automatica delle maggiorazioni dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali.

Le suddette maggiorazioni sono il risultato della variazione automatica prevista dall’articolo 2, comma 86, della Legge n. 191/2009: una misura introdotta con lo scopo di ripianare il “buco” finanziario causato dalla spesa sanitaria, quando l’ammontare delle perdite raggiunge determinati limiti.

Maggiorazione IRAP e delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF: calcolo

Nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 si riportano le modalità di calcolo delle suddette maggiorazioni.

Relativamente all’Imposta regionale sulle attività produttive, la maggiorazione avrà effetto sull’acconto IRAP per il 2020 che, qualora dovuto, dovrà essere determinato:

Per quanto riguarda l’incremento di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale Irpef, per l’anno d’imposta 2020, previsto per le Regioni Calabria e Molise, si precisa che lo stesso produce effetti nell’anno 2021. Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l’importo dell’addizionale regionale 2020 applicando l’aliquota maggiorata, e quello delle rate residue dell’addizionale regionale 2019, alle quali si applica la previgente aliquota.

In particolare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2020, i sostituti d’imposta dovranno applicare:

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