L'ufficio sopravvive
Pubblicato il 22 luglio 2008
Secondo la Cassazione (sentenza n. 19542 del 16 luglio 2008), anche se l'ufficio delle imposte che ha fatto ricorso viene soppresso o trasferito, il contenzioso fiscale attivato resta valido in quanto unico soggetto, titolare del rapporto controverso e dotato di legitimatio ad causam, è l'amministrazione finanziaria. I singoli uffici, in realtà, non sono soggetti autonomi di diritto ma mere articolazioni organizzative dell'amministrazione.
La Cassazione ha così riaperto il caso di un contribuente che aveva chiesto ed ottenuto dichiarazione di inammissibilità di un ricorso azionato da un ufficio delle imposte, poi soppresso.