La mancata adozione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto impone l’esclusione dei principi generali propri del risarcimento dei danni da lesione dell’interesse contrattuale negativo, ossia ascrivibili alla mancata stipulazione, essendosi il procedimento di gara arrestatosi prima di tale momento.
A prescindere da ciò sarà, in queste ipotesi, comunque risarcibile, in termini di lucro cessante, il danno da mancato conseguimento dell’aggiudicazione definitiva per fatto colpevole della stazione appaltante.
E’ quanto precisato dai giudici del Tar di Napoli nel testo della sentenza n. 4300/2016 e con cui quest’ultimo danno, lamentato da un’impresa aggiudicataria provvisoria di un bando, è stato stimato nella misura del 3% della base d’asta, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di verificazione del danno, al soddisfo.
Il tribunale campano ha, invece, escluso la risarcibilità del danno emergente, in quanto le spese di partecipazione alla gara sostenute dalla società ricorrente erano comunque necessarie per l’acquisizione della posizione di aggiudicatario provvisorio, e nemmeno di quello per danno curriculare, rimesso invece alla condizione di mancata stipulazione del contratto.
La decisione in oggetto si riferisce ad un giudizio in cui erano state fatte valere due separate azioni, l’una rivolta ad impugnare l’atto con cui il Comune aveva ritirato il procedimento di gara, l’altra, di natura risarcitoria, volta al ristoro del danno provocato dal provvedimento di revoca.
Il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato, da un lato, respingendo la domanda di annullamento del provvedimento, dall'altro accogliendo l'istanza risarcitoria nei termini sopra riferiti.
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