L’Oua sulla geografia giudiziaria: punti critici e positivi della relazione ministeriale
Pubblicato il 24 aprile 2012
Con comunicato stampa diffuso il 23 aprile, l’Organismo unitario dell’avvocatura ha pubblicato un documento, approvato nel corso dell’Assemblea dell’associazione tenuta il 20 e 21 aprile a Roma, sulla revisione della geografia giudiziaria alla luce del recente testo di riforma presentato dai tecnici del ministero della Giustizia.
Nel documento vengono evidenziate le principali criticità e positività della proposta ministeriale nonché le proposte dell’avvocatura per il recupero di efficienza, "
senza perdere efficacia e comprimere i diritti".
Tra gli aspetti positivi della relazione, l’Oua ricorda l’opportunità segnalata dalla Commissione ministeriale di procedere all’istituzione di nuovi tribunali,
“i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla soppressione”. Condivisibile da parte degli avvocati anche l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle Procure, la ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico interno di lavoro, la valorizzazione di tutti gli strumenti telematici.
Tra i punti critici segnalati dall’Oua si evidenzia: la preventiva individuazione della riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere l’efficienza e il risparmio; l’individuazione nel tribunale provinciale del pilastro del reticolo giudiziale; l’aver individuato nel numero degli organici, in particolare 20 magistrati, un criterio di “
immunizzazione”; l’aver omesso ogni preventiva indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio.
A fonte di ciò l’Oua propone di:
- elaborare un disegno puntuale, complessivo e non parcellizzato della nuova geografia giudiziaria;
- ridistribuire il territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri e, ove possibile, a seguito del loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale;
- rivisitare l’attuale criterio adottato per sopprimere tutti gli uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio della preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP;
- applicare l’istituto della coassegnazione dei giudici;
- procedere ad una ridistribuzione preventiva del territorio.