Lottizzazione abusiva sul terreno adibito a campeggio
Pubblicato il 09 ottobre 2013
L'attività di lottizzazione abusiva può essere caratterizzata da una progressione che certamente non si esaurisce con l'iniziale trasformazione del territorio; l'aggressione a quest'ultimo si protrae fintanto che perdurano condotte che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica, tra le quali, pacificamente rientrano la realizzazione di nuovi interventi anche di urbanizzazione.
A tal fine, assumono rilievo non solo quelle condotte che si concretano nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che comunque aggravino lo stravolgimento dell'assetto attribuito al territorio degli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 41479 depositata l'8 ottobre 2013, con riferimento ad un procedimento penale in cui un soggetto era imputato per lottizzazione abusiva di un terreno adibito a campeggio mediante la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di opere quali manufatti, piazzole, impianto elettrico, roulotte non trasportabili, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia della stessa area.