La ritenuta sui premi delle lotterie deve essere operata solo nel caso in cui questi siano effettivamente corrisposti ai beneficiari; ciò è quanto ha stabilito di Cassazione con la sentenza n. 547 del 13 gennaio 2005. Per il contribuente, quindi, il premio costituirebbe reddito tassabile solo nel caso di corresponsione ovvero assegnazione. Il Giudice di legittimità, con tale sentenza, ha respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate che ribadiva che l’obbligo della ritenuta opererebbe, invece, in via automatica, in seguito alla pura attribuzione del premio. Per l'Amministrazione finanziaria, infatti, non si realizzerebbe una correlazione tra l'obbligo della ritenuta ed il supposto arricchimento del vincitore o del beneficiario del premio.
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