La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5925 del 2009, ha spiegato che il giudizio di ottemperanza può essere adito anche se, nella sentenza da eseguire, manchi un comando netto e preciso di quantificazione della pretesa del contribuente. La Corte, in particolare, ha precisato che solo nel giudizio di esecuzione la precisione del comando è necessaria; nel giudizio di ottemperanza, infatti, si ricorre, legittimamente, in presenza di una condotta della pubblica amministrazione apertamente contraria all'esecuzione di un giudicato. E' quindi pienamente legittima l'individuazione da parte del giudice tributario dei mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato, sia attraverso l'adozione di statuizioni amministrative, quali la comminatoria di un termine all'ufficio per l'esecuzione, sia attraverso la nomina di un commissario ad acta avente il compito di adottare gli atti occorrenti alla effettiva attuazione della sentenza, tenuto conto che il giudizio di ottemperanza non costituisce una nuova vicenda processuale ma solo un'integrazione e una realizzazione del giudicato.
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