Lotta all'evasione con liste selettive

Pubblicato il 06 marzo 2017

Al fine di consentire la formazione delle liste selettive per i necessari controlli sulle attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero da cittadini italiani, il Decreto fiscale (DL 193/2016), ha modificato l'articolo 83, comma 17-bis, Dl 112/2008, prevedendo che i Comuni debbano inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che chiedono l’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) entro i sei mesi successivi alla richiesta.

A regime, l’acquisizione di tali dati avverrà direttamente attraverso l’Anpr, ossia l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che andrà a sostituire le attuali Anagrafi tenute dai Comuni.

Lo stesso Dl fiscale, nel riaprire i termini per la cosiddetta collaborazione volontaria, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, sia adottato un provvedimento del Direttore delle Entrate che disciplini le modalità di comunicazione dei suddetti dati e definisca i criteri per la formazione di liste selettive.

Modalità transitoria di comunicazione

Tuttavia, visto che al momento l’Anpr non è ancora operativo, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per garantire l’operatività delle disposizioni antievasione ed evitare di introdurre ulteriori adempimenti in capo alle amministrazioni interessate.

A tal fine, la Direttrice Orlandi ha emanato il provvedimento n. 43999 del 3 marzo 2017 con il quale – in via transitoria e fino alla completa attuazione del piano Anpr – si prevede che le modalità di trasmissione dei dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire siano quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno, che già assicurano l'accesso ai dati contenuti nell'Aire centrale e la trasmissione delle informazioni sui richiedenti l'iscrizione.

Liste selettive

Il provvedimento del 3 marzo 2017, inoltre, con riferimento alla formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie a agli investimenti finanziari esteri non dichiarati, definisce i principali elementi posti a base dell'attività di analisi del rischio con riferimento ai suddetti contribuenti.

In particolare, i controlli saranno indirizzati nei confronti dei soggetti che richiedono l'iscrizione all'Aire, ma che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia.

Per la formazione delle liste selettive, l'Agenzia utilizzerà 13 tipologie di elementi, che sono gli stessi già in uso nella prassi da diversi anni per contestare le false residenze.

I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive sono i seguenti:

Questi elementi/ criteri potranno essere valutati singolarmente oppure in combinazione tra loro. Nelle liste selettive saranno inclusi quei soggetti rispetto ai quali risulteranno presenti uno o più degli elementi sopra indicati.

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