La Legge europea 2017 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 ed in vigore a partire dal 12 dicembre 2017, contiene diverse disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le nuove previsioni, per quel che riguarda la materia della giustizia e della sicurezza, introducono misure volte:
Nel dettaglio, con riferimento a detto ultimo intervento, viene espressamente previsto che la domanda di concessione dell'indennizzo può essere presentata anche da chi è "vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge” e ciò, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge appena pubblicata.
Modificate, altresì, le condizioni e le modalità di accesso all'indennizzo di specie con riferimento al quale, si rammenta, è di recente emanazione il Decreto del ministero dell’Interno (31 agosto 2017), recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”.
La Legge in oggetto interviene anche con disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi tra le quali si segnala l’intervento relativo agli avvocati stabiliti.
Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 96/2001 viene sostituito con la previsione secondo cui l'iscrizione nella apposita sezione speciale “ Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori” può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura.
Conservano l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo – viene espressamente sancito - i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore della legge n. 167/2017 e possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che alla medesima data di entrata in vigore “abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data”.
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