Avvocati stabiliti, lotta a razzismo e xenofobia, accesso all’indennizzo delle vittime di reati

Pubblicato il 28 novembre 2017

Misure in tema di giustizia e sicurezza nella Legge europea 2017

La Legge europea 2017 (Legge n. 167 del 20 novembre 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 ed in vigore a partire dal 12 dicembre 2017, contiene diverse disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Le nuove previsioni, per quel che riguarda la materia della giustizia e della sicurezza, introducono misure volte:

Nel dettaglio, con riferimento a detto ultimo intervento, viene espressamente previsto che la domanda di concessione dell'indennizzo può essere presentata anche da chi è "vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge” e ciò, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge appena pubblicata.

Modificate, altresì, le condizioni e le modalità di accesso all'indennizzo di specie con riferimento al quale, si rammenta, è di recente emanazione il Decreto del ministero dell’Interno (31 agosto 2017), recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”.

Avvocati stabiliti e patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

La Legge in oggetto interviene anche con disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi tra le quali si segnala l’intervento relativo agli avvocati stabiliti.

Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 96/2001 viene sostituito con la previsione secondo cui l'iscrizione nella apposita sezione specialeCassazionisti e Giurisdizioni Superiori” può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura.

Conservano l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo – viene espressamente sancito - i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore della legge n. 167/2017 e possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che alla medesima data di entrata in vigore “abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy