L’organo disciplinare può accertare la falsificazione dei documenti

Pubblicato il 29 maggio 2012 Con la sentenza n. 8080 del 22 maggio 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall’esercizio della professione per un avvocato ritenuto responsabile dal Consiglio nazionale forense di aver aggiunto ad una scrittura privata, da lui redatta all’esito della transazione che aveva definito i rapporti tra proprietario e conduttrice di un immobile, unilateralmente e in assenza delle parti, un riconoscimento di debito a favore del suo assistito, in realtà mai effettuato dalla controparte.

A fronte delle doglianze del legale che aveva rilevato una violazione del principio di ordine pubblico in base al quale l’accertamento della falsità della scrittura privata non può essere accertata dagli Organi di disciplina forense, essendo tale accertamento devoluto in via esclusiva alla competenza dell’autorità giudiziaria, le Sezioni unite hanno sottolineato come, per contro, l’organo disciplinare possa autonomamente accertare la falsificazione o meno di un documento.

Nella specie, la Suprema corte ha evidenziato, altresì, come il Consiglio nazionale forense avesse evidenziato, con apprezzamento insindacabile poiché congruamente e razionalmente motivato, numerosi elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti nel senso della falsificazione del documento in esame.
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