Nel caso in cui l’investitore adotti un linea di gestione avente caratteristiche differenti da quelle in essere è necessario procedere alla stipula di un nuovo contratto.
L’istituto di credito, ossia, non può ritenere che rientri nella nozione normativa di “istruzione vincolante”, di cui all’articolo 24 del TUF, l’ordine di investimento che venga ad alterare le caratteristiche della gestione del contratto in essere.
Un ordine di tal genere integra, per contro, un contratto sostitutivo di aspetti fondamentali e caratterizzanti rispetto a quello in essere.
E’ sulla base di detto principio che la Corte di cassazione, Prima sezione civile, ha accolto le doglianze di due sorelle, clienti di una banca, avverso la decisione di merito che aveva respinto la domanda di nullità o inefficacia di un ordine di investimento, formato, nell’ambito di un rapporto di gestione individuale di portafogli di investimento tra le due donne e la banca, da una sola delle due.
La Corte d’appello, in particolare, aveva negato che, nella fattispecie, si configurasse una situazione di conflitto di interessi nella posizione della banca intermediaria rispetto ai titoli azionari in oggetto e che, comunque, l’istituto di credito avesse violato gli obblighi informativi di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998 all’epoca vigente.
Le ricorrenti, in particolare, avevano lamentato che l’ordine di investimento in esame non potesse essere considerato una semplice “istruzione vincolante” ma doveva essere qualificato in termini di nuovo contratto, nullo, nella specie, in quanto privo dei requisiti di forma e contenuto prescritti dal TUF e dal regolamento Consob.
Aderendo alle deduzioni delle ricorrenti, la Cassazione – sentenza n. 10713 depositata il 3 maggio 2017 - ha sottolineato come la nozione di “istruzione vincolante” debba essere sicuramente letta all’interno del sistema in cui si ritrova calata, sistema che è quello specifico e puntuale dei servizi di investimento, come organizzato dalla normativa del TUF e dei regolamenti Consob.
Per rimanere tali e rimanere soggette al regime normativo loro proprio, dette istruzioni vincolanti devono rimanere all’interno delle caratteristiche della gestione che, nel concreto, sono individuate nell’apposito contratto, devono, ossia, essere conformi al relativo programma negoziale.
Diversamente, nell’ipotesi di indicazioni sovvertitrici della linea contrattuale concordata, gli ordini si atteggiano a contratti sostitutivi dei contenuti di base del negozio preesistente e, tuttavia, non rispettosi delle regole imperative stabilite dal vigente sistema dei servizi di investimento e, pertanto, nulli.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".