L’opzione rende il trust opaco

Pubblicato il 07 novembre 2008

Se il trustee ha la facoltà di decidere “se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust”, ciò impedisce la tassazione per trasparenza, in capo ai beneficiari, dei redditi conseguiti dal trust e determina la tassazione di tali redditi in capo al trust stesso. Cioè, l’opzione non può far considerare il trust trasparente, bensì opaco. Lo precisa l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 425/E del 6 novembre 2008. A seguito di una richiesta di spiegazioni da parte di un trust, circa le modalità di tassazioni di quest’ultimo, l’Agenzia riprende un vecchio documento di prassi – la circolare n. 48/E/2007 – secondo la quale sotto il profilo dell’imputazione dei redditi prodotti dal trust, occorre distinguere tra:

- trust “trasparenti”, cioè con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ali beneficiari stessi;

- trust “opachi” e cioè senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono attribuiti al trust medesimo.

Nella stessa circolare viene definito cosa si intende per “beneficiario individuato” e come esso possa intervenire in merito alla decisione di attribuzione del reddito. Se l’attribuzione del reddito ai beneficiari del trust dipende da una scelta opzionale del trustee, allora si ricade nel caso del trust “opaco” e quindi della tassazione del reddito in capo al trust stesso. Ciò è quanto accade nel caso esaminato, che ha condotto le Entrate ad arrivare alla conclusione sopra indicata. Inoltre, l’Agenzia precisa che la tassazione per trasparenza presuppone l’attribuzione del reddito al beneficiario nello stesso periodo d’imposta nel quale il reddito è percepito.

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