L’opposizione di terzo al pignoramento trascritto prima dell’acquisto

Pubblicato il 05 aprile 2013 Per la Cassazione - sentenza n. 8205 del 4 aprile 2013 – dato che sia l’ipoteca che il pignoramento costituiscono vincoli alla libera disponibilità e alla libera circolazione del bene, il terzo acquirente del bene immobile su cui il pignoramento sia stato trascritto prima della trascrizione dell’acquisto da parte dello stesso terzo ha comunque la possibilità di svolgere “ogni attività processuale inerente al contestato vincolo e subentrare in surrogazione al debitore esecutato per farne valere la invalidità”.

In particolare, non deve ritenersi che il terzo abbia una tutela diversa e maggiore di quella accordata al debitore esecutato, ma piuttosto una tutela aggiunta o alternativa, in quanto lo stesso può agire nei limiti della concreta vicenda processuale, ossia a seconda che si proceda per l’investire l’an dell’esecuzione o si intenda accertare gli errori derivanti dalla illegittimità dell’iscrizione e non già del titolo giudiziale.

Va in ogni caso confermato – continua la Corte - l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in queste ipotesi, il terzo che fa valere l’invalidità del pignoramento come atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo al fine di fare accertare che il suo acquisto, sebbene trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, è efficace ed opponibile nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale a sottrarre all’esecuzione il bene pignorato, non propone una opposizione agli atti esecutivi, ma una opposizione inquadrabile nella opposizione di terzo ex articolo 619 del Codice di procedura civile.
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