L’onere della prova grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale

Pubblicato il 11 marzo 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2970 depositata il 7 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da una coppia di coniugi nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti in considerazione di un debito di natura finanziaria; la procedura esecutiva, in particolare, aveva avuto ad oggetto un bene immobile appartenente al fondo patrimoniale da essi costituito.

Secondo la Corte, in particolare, la sentenza impugnata andava confermata non avendo, i soggetti opponenti, richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i fatti costitutivi del diritto di specie, né fornito allegazioni “in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente". A ben vedere, infatti, gli opponenti si erano limitati a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento fosse di per sé sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo.

Diversa è la posizione dei giudici di legittimità i quali ricordano come l'onere della prova sui presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del Codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Così, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 del Codice di procedura civile, l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi – continua la Corte – “non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
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