L'omessa risposta del legale alla richiesta di chiarimenti non costituisce illecito disciplinare

Pubblicato il 01 marzo 2011 Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011 – la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, non costituisce illecito disciplinare del professioniata.

Ed infatti, l'illecito espressamente sanzionato dal secondo capoverso dell'articolo 24 del Codice deontologico forense riguarda solo i casi in cui l'omessa risposta dell'avvocato sia relativa ad un esposto presentato nei confronti di un altro iscritto.

Sulla base di tale assunto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l'irrogazione, da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia, prima, e del Consiglio nazionale forense, poi, di una sanzione disciplinare per non aver fornito, dietro espressa richiesta del Consiglio stesso, le proprie deduzioni con riferimento ad un esposto presentato nei suoi riguardi.
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