L'omessa risposta del legale alla richiesta di chiarimenti non costituisce illecito disciplinare

Pubblicato il 01 marzo 2011 Per le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011 – la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, non costituisce illecito disciplinare del professioniata.

Ed infatti, l'illecito espressamente sanzionato dal secondo capoverso dell'articolo 24 del Codice deontologico forense riguarda solo i casi in cui l'omessa risposta dell'avvocato sia relativa ad un esposto presentato nei confronti di un altro iscritto.

Sulla base di tale assunto, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l'irrogazione, da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia, prima, e del Consiglio nazionale forense, poi, di una sanzione disciplinare per non aver fornito, dietro espressa richiesta del Consiglio stesso, le proprie deduzioni con riferimento ad un esposto presentato nei suoi riguardi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

CCNL Marittimi addetti agli uffici - Verbale di accordo dell'11/7/2024

28/11/2024

Marittimi addetti agli uffici. Rinnovo

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy